STATUTO

 

Associazione Regionale Ligure dei Produttori Audiovisivi

 

Articolo 1

Costituzione, denominazione, durata, sede e logo

 

  1. Si costituisce, nel pieno rispetto dell’articolo 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata “ALPA – Associazione Regionale Ligure dei Produttori Audiovisivi” con durata illimitata.
  2. Possono far parte dell’Associazione gli Imprenditori Liguri che si riconoscono nel ruolo di produttore audiovisivo, ovvero coloro che detengono, in tutto o in parte, i diritti di utilizzazione economica di un’opera audiovisiva, essendone responsabili, in tutto o in parte, dello sviluppo, della produzione e post-produzione e del marketing.
  3. Per opera audiovisiva s’intende un prodotto che trae origine da un processo creativo riscontrabile e contenente immagini e/o suoni; specificamente appartenente (tra gli altri e non solo) agli ambiti cinematografico, radiotelevisivo, web, musicale, delle applicazioni informatiche e dei videogiochi.
  4. L’Associazione ha sede legale in Via Fieschi 1/13, Genova.
  5. Il logo dell’Associazione è quello di cui all’allegato A del presente Statuto.

Articolo 2

Finalità

 

  1. L’Associazione è apolitica e apartitica.
  2. L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative, di sovranità dell’Assemblea e persegue i seguenti scopi:
  3. unire i produttori audiovisivi liguri, rappresentarli e promuovere i loro interessi in ambito regionale, nazionale e internazionale;
  4. promuovere lo sviluppo dell’industria audiovisiva in Liguria;
  5. cooperare con autorità, enti e associazioni al fine di tutelare gli interessi di categoria degli associati e quelli generali del pubblico;
  6. collaborare con le Istituzioni nella redazione di nuove iniziative legislative e nella programmazione di strumenti attuativi che abbiano un impatto sulla competitività del settore audiovisivo;
  7. intervenire, promuovere e partecipare, a mezzo di propri delegati, a riunioni, manifestazioni, congressi di carattere istituzionale, formativo e commerciale;
  8. rappresentare e tutelare i legittimi interessi dei Soci, mediante la comune azione degli associati;
  9. promuovere la tutela dei diritti morali e patrimoniali dei detentori dei diritti di utilizzazione economica delle opere audiovisive, collaborando con le autorità per la prevenzione e la repressione di atti di pirateria e di contraffazione delle opere dell’ingegno;
  10. organizzare, supportare e promuovere corsi professionali al fine di avviare, aggiornare e perfezionare le attività previste dallo statuto e incrementare la professionalità del settore audiovisivo;
  11. promuovere iniziative specifiche come laboratori, stage, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie, aventi come oggetto approfondimenti dei temi professionali normativi ed etici, per creare momenti sociali di ritrovo e aggregazione;
  12. promuovere il lavoro dei Soci a livello regionale, nazionale e internazionale;
  13. promuovere la crescita qualitativa delle produzioni audiovisive in Liguria;
  14. svolgere attività di informazione, assistenza e consulenza legale, tecnica e fiscale alle imprese associate su aspetti specifici della loro attività che abbiano rilevanza generale per il settore;
  15. stipulare accordi di convenzione vantaggiosi per i Soci;
  16. collaborare con studi e ricerche di mercato di interesse per il settore.
  17. L’Associazione non potrà effettuare attività in concorrenza con quelle esercitate dalle categorie da essa rappresentate: sviluppo, produzione, post-produzione e produzione esecutiva di progetti audiovisivi.
  18. L’Associazione può aderire a confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L’Associazione potrà partecipare a manifestazioni del settore e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.
  19. L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere la partecipazione a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

 

Articolo 3

Soci

 

  1. Sono ammessi all’Associazione imprese o associazioni registrate o professionisti interessati. La domanda di ammissione, sottoscritta dal professionista o dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa o associazione che ne fa richiesta, deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione e comporta, di per sé, accettazione dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e del Codice Etico.
  2. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità o dati, impegnandosi a versare la quota associativa.
  3. L’Organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo e l’eventuale diniego va motivato.
  4. L’iscrizione all’Associazione decorre dal momento della delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
  5. La qualità di Socio, ed il relativo diritto di voto, sono personali, non potendo ricadere su un solo Socio più iscrizioni contemporaneamente.
  6. Non possono essere ammessi come Associati, gli imprenditori, le imprese, le associazioni e i professionisti iscritti ad altre Associazioni aventi oggetti analoghi.
  7. L’ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  8. L’Associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Articolo 4

Diritti e doveri dei soci

 

  1. I Soci hanno il diritto di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. I Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla Legge e dal presente Statuto.
  3. I Soci non potranno in alcun modo essere retribuiti, ma avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  4. I Soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e il Codice Etico.
  5. I Soci svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
  6. Il comportamento dei Soci verso gli altri associati ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto dello Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 5

Recesso ed esclusione del Socio

 

  1. Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  2. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dagli eventuali regolamento interni e dal Codice Etico può essere escluso dall’Associazione.
  3. L’esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di ricorso da parte del socio interessato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione. Il ricorso va presentato all’Assemblea mediante comunicazione scritta da inviarsi alle sede dell’Associazione.

Articolo 6

Organi sociali

 

  1. Gli Organi dell’Associazione sono:
    1. Assemblea;
    2. Consiglio Direttivo;
    3. Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Responsabile adesioni e relazioni esterne.
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo i rimborsi per le spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione.

Articolo 7

Assemblea

 

  1. L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci.
  2. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contente l’ordine del giorno dei lavori. L’Assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo ritenuto idoneo dal Presidente.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione, mentre è ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 8

Compiti dell’Assemblea

  1. L’Assemblea deve:
    1. Approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il rapporto annuale;
    2. Determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
    3. Approvare gli eventuali Regolamenti interni;
    4. Deliberare in via definitiva sulla esclusione dei Soci;
    5. Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
    6. Ratificare gli atti di competenza dell’Assemblea ordinaria adottati dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
    7. Deliberare su quant’altro demandatole per Legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Validità dell’Assemblea

 

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente, salvo il Presidente che può assumere un numero illimitato di deleghe.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
  4. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei Soci. In caso di scioglimento il Presidente, o chi ne fa le veci, assumerà la funzione di liquidatore.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

 

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.
  2. Il Consiglio Direttivo individua tra i propri componenti il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile adesioni e relazioni esterne.
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  4. Il Consiglio Direttivo:
    1. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
    2. Redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e gli eventuali regolamenti interni;
    3. Fissa l’importo della quota sociale annuale;
    4. Stabilisce, in caso di necessità, il versamento di una somma straordinaria una tantum da parte dei Soci;
    5. Delibera sulle domande di nuove adesioni e sulle esclusioni dall’Associazione o da un incarico associativo;
    6. Assume per motivi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza dell’Assemblea ordinaria sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
    7. Ratifica i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
    8. Autorizza tutti gli acquisti, vendite od affitti di proprietà immobiliari nonché i contratti di qualunque tipo intercorsi tra l’Associazione e persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato;
    9. Fissa le norme per il funzionamento dell’Associazione, redigendo i Regolamenti che devono essere approvati dall’Assemblea;
    10. Decide all’unanimità sull’utilizzo delle riserve per la realizzazione degli scopi e dei fini dell’Associazione.
  5. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni, salvo dimissioni e/o impedimento permanente del Presidente, e i suoi componenti possono essere rieletti per un numero illimitato di mandati. Tuttavia il Presidente può essere eletto per un numero di tre mandati consecutivi.
  6. Il Consiglio Direttivo in caso di dimissioni e/o impedimento permanente di un suo componente, diverso dal Presidente, ne prende atto e provvede a cooptare un nuovo componente tra i Soci dell’Associazione, dandone comunicazione all’Assemblea nella prima riunione utile.

Articolo 11

Presidente

 

  1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale, legale e processuale dell’Associazione.
  2. Compete al Presidente:
    1. Convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e dirigerne i lavori;
    2. Nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria;
    3. Nominare dei responsabili territoriali e/o di settore dell’Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo;
    4. Coordinare l’attività dei singoli Soci e degli Organi dell’Associazione;
    5. Assumere, per motivi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza dell’Assemblea ordinaria e/o del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
    6. Compiere tutti gli atti che non rientrano nelle competenze, previste dalla Legge o dallo Statuto, dell’Assemblea e/o del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente

 

  1. Per iniziativa di metà dei componenti del Consiglio Direttivo con diritto di voto o un terzo dei soci può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:
    1. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare o sono state disattese;
    2. sia indicato il nome del candidato presidente.
  2. Il Presidente deve convocare, entro quindici giorni, l’Assemblea dei soci con all’ordine del giorno:
    1. presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia,
    2. eventuale elezione del nuovo presidente.
  3. La mozione è votata a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell’Assemblea.

 

Articolo 13

Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Responsabile adesioni e relazioni esterne

  1. Il Vicepresidente esercita le stesse funzioni del Presidente in caso di sua assenza e ha potere di rappresentanza su mandato del Presidente. In caso di dimissioni e/o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente e provvede a convocare l’Assemblea per eleggere un nuovo Presidente e un nuovo Consiglio Direttivo.
  2. Il Segretario è responsabile della redazione dei documenti ufficiali, dei verbali delle sedute e di tutto l’apparato burocratico dell’Associazione. Ha il compito di verificare l’aderenza dei Soci agli scopi indicati nello Statuto e del Codice Etico e di chiedere ai singoli Soci un resoconto delle attività produttive e sociali svolte nell’ Ha altresì il compito di curare l’aggiornamento e la tenuta del Libro dei Verbali dell’Assemblea e del Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo. È inoltre responsabile dei luoghi di riunione e della sede legale. Coadiuva il Presidente nel corso delle riunioni.
  3. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione economica dell’Associazione. Gestisce i fondi e supervisiona le spese. Forma gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo. Ha il compito di tenere un Libro Cassa.
  4. Il Responsabile adesioni e relazioni esterne ha il compito di diffondere la gestione delle risorse umane, di iscrivere nuovi Soci ed essere il punto di riferimento dei Soci. Ha il compito di curare l’aggiornamento e la tenuta del Libro dei Soci. Ha altresì il compito di curare i rapporti dell’Associazione con le autorità, gli enti e le altre associazioni al fine di favorire il raggiungimento degli scopi statutari.

Articolo 14

Verbalizzazione

 

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  2. Tutti i documenti relativi all’Associazione devono essere in ogni momento consultabili dai Soci, previa richiesta scritta al Presidente, che hanno altresì il diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

 

Articolo 15

Risorse economiche

 

  1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
    1. Quote e contributi dei Soci;
    2. Contributi di Enti pubblici e/o privati;
    3. Contributi di privati;
    4. Eredità, donazioni e legati;
    5. Altre entrate compatibili con la normativa vigente in materia.
  2. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di Amministratori, Soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di Enti che per Legge, Statuto o Regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente.
  3. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
  4. Il Consiglio Direttivo può rifiutare qualsiasi entrata che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione.

 

Articolo 16

Bilancio

 

  1. Il bilancio dell’Associazione è annuale e l’anno sociale coincide con l’anno solare.
  2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso, mentre il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Articolo 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

 

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’articolo 9.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge n° 662 del 23 Dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 18

Disposizioni finali

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, o dagli eventuali regolamenti interni, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
  2. Fino al 30/06/2016, a differenza di quanto stabilito all’articolo 9, il Consiglio Direttivo può apportare autonomamente le modifiche statutarie che ritiene necessarie.
  3. Fino al 30/06/2016, a differenza di quanto stabilito all’articolo 8, il Consiglio Direttivo può provvedere autonomamente all’emanazione di tutte le norme regolamentari che ritiene necessarie.